EQUO COMPENSO

EQUO COMPENSO

ONORARI INDENNITA' RIMBORSI DI SPESE 
PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI TRIBUTARISTI L.A.I.T.

 

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, la Legge 21 aprile 2023, n. 49, con le disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per i professionisti iscritti agli ordini e collegi e senz’albo.

Il compito di formulare dei parametri per le professioni senz'albo (Legge n. 4/2013) è stato affidato alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica - divisione III - servizi e professioni, qualità dei prodotti e dei servizi, professioni non organizzate in ordini e collegi, albi ed elenchi del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

A tal fine, la Direzione Generale è orientata ad articolare un decreto che preveda che il compenso dei professionisti possa essere fisso, variabile o a tempo.

Il decreto in oggetto dovrà stabilire in buona sostanza un “tariffario”, un insieme di tabelle, che comprenda quante più attività possibili, tenuto comunque debitamente conto della grande eterogeneità esistente tra le attività esercitate dai professionisti disciplinati dalla Legge n. 4/2013.

Per questo motivo, L.A.I.T, propone ai propri associati, una guida in grado di fornire un suggerimento per il calcolo del corrispettivo, che sia rispettoso delle norme vigenti e che possa condurre, al contempo, alla determinazione di un “compenso equo”.

Tale determinazione resta comunque soggettiva e potrà essere oggetto di contrattazione al momento di conferimento dell’incarico, quando dovrà essere nota al cliente la complessità dell’incarico e l’importanza dell’opera richiesta. Il Presidente ribadisce che per il Tributarista qualificato ai sensi della Legge 04/2013 è necessario concordare con il cliente, in forma scritta, gli onorari per le proprie prestazioni, la cui natura può essere preconcordata e non contestabile esclusivamente se gli stessi sono accettati e sottoscritti dalle parti.

I parametri indicati nella guida non sono parificabili ad una nuova tariffa professionale, ma costituiscono unicamente un’indicazione che il giudice potrebbe considerare per determinare la congruità dei compensi richiesti dal tributarista e contestati dal cliente.

 

Onorari Indennità rimborsi di spese per le prestazioni professionali dei Tributaristi L.A.I.T.

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